Affido dei figli in caso di separazione e divorzio. Quali provvedimenti applicare

Con la legge n. 54 del 2006 viene regolato il regime di affidamento dei figli minori in caso di divorzio. Questo provvedimento tutela anche i casi di separazione e dei figli nati dalle coppie di fatto e non sposate.La legge dice che: “Anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto continuativo nonché equilibrato con ciascuno dei genitori, ricevendone cura, educazione, istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e parenti dei due rami genitoriali”. In base a questa riforma i figli non vengono affidati ad un solo genitore ma la potestà resta valida in capo a entrambi i coniugi che mantengono uguali diritti ed obblighi nei confronti dei minori. Pertanto la relazione genitore-figlio viene tutelata indipendentemente dalla cessazione della convivenza dei genitori.L’affidamento riguarda i diritti e i doveri da esercitare sui figli, diverso dal mero collocamento che riguarda l’ubicazione fisica del coniuge (dove dorme, dove fissa il suo domicilio).
Il collocamento resta sempre affidato ad un solo genitore onde evitare problemi sulla crescita, dandogli una stabilità riguardo all’ambiente dove vivere.L’affidamento può essere condiviso al quale si affianca il concetto di affidamento congiunto che non è stato abrogato dalla legge, o sarà esclusivo.Con l’affidamento condiviso la responsabilità dei genitori viene esercitata dal padre e dalla madre.
Per questo motivo verranno prese le decisioni che riguardino i figli in comune accordo da entrambi i genitori, lasciando ad uno di loro le decisioni di minore importanza.
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Parlando di mantenimento resta valido il principio del mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori. Se ciò non risulta fattibile, viene disposto dal giudice che il coniuge con maggiori introiti, versi un assegno di mantenimento mensile per la prole.Il minore potrà essere ascoltato dal giudice, qualora lo ritenga opportuno, anche se il requisito per far accadere ciò, sarà un’età maggiore di 12 anni. Il giudice potrà rivedere l’affidamento dei minori qualora mutino le condizioni dei genitori.
L’eccezione riguarda l’affidamento esclusivo. Siamo in presenza di questa tipologia eccezionale di affidamento quando il giudice, in presenza di eventi straordinari, decida di affidare il minore ad un solo genitore.Le ipotesi riguardano la condotta di uno dei due coniugi, ritenuta inadeguata nella cura di un figlio, poiché potrebbe pregiudicarne la salute e la crescita. Non è pregiudizievole il mancato versamento degli assegni o le liti con l’altro coniuge per motivi che esulino la cura dei minori.I casi che contemplano l’affidamento esclusivo sono: crimini commessi da un genitore verso il proprio figlio oppure dipendenza da sostanze stupefacenti o alcool.
Questi sono pericoli per la sicurezza del minore e pertanto verranno presi provvedimenti contro il genitore considerato inadeguato.Sono contemplati nei casi di affidamento esclusivo del minore, anche i casi in cui il genitore mostri disinteresse verso il minore e violazione continua degli obblighi di cura e di sostegno. Se vi è imposizione di un credo religioso, che crei pregiudizio nella crescita del minore e che gli impedisca l’inserimento fisiologico nella società, è previsto l’affido esclusivo all’altro coniuge. Se un genitore ostacola il rapporto con l’altro genitore, vietandone la frequentazione, si ricade in questo provvedimento.In questi casi il giudice dispone l’affidamento esclusivo dando un motivo valido nel provvedimento. È consentito all’altra parte fare appello alle motivazioni del giudice.In questi casi vi è sempre il diritto di rivedere il provvedimento riguardo l’affidamento dei figli minori, da parte di entrambi i coniugi. La revisione del provvedimento riguarda anche l’esercizio della potestà e del versamento dell’assegno e della sua quota.
Qualora entrambi i coniugi non siano adatti all’affidamento o questo venga rifiutato espressamente, viene disposto dal giudice l’affidamento presso i terzi o parenti prossimi. Se non vi sono parenti, l’ultima possibilità è il collocamento a terzi o presso istituti di educazione.

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