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Sorveglianza sanitaria per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola/lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.



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by: perrotti.press
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Data: Fri, 25 Jun 2010 Ora: 12:33 PM
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La Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia si è espressa in seguito alla richiesta di parere riguardo la corretta applicazione della normativa sull’ obbligo di sorveglianza sanitaria cui sottoporre lo studente quando è coinvolto in momenti di alternanza scuola/lavoro, in particolare per l’individuazione del soggetto per la tutela psicofisica dello studente, se l’obbligo ricada sull’impresa “ospitante” dove si svolge la prestazione lavorativa o sulla scuola professionale.

 

Il Ministero del Lavoro, in una precedente nota (n. 1650 del 4 Aprile 2002), aveva espresso quanto segue:

- in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica di “lavoratore minore” in quanto il campo d’applicazione delle Legge n. 977/67 e successive modifiche, considera esclusivamente “i minori di diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”, contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti anche se partecipano a corsi formativi che richiedono l’applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all’Istituto scolastico.

- gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un’impresa “ospitante” sono equiparati ai lavoratori.

 

Il DLgs n. 81/2008 (con le modifiche apportate dal DLgs n. 106/2009), normativa attuale di riferimento, ha introdotto una nuova definizione di lavoratore ma non ha modificato quanto sopra detto.

 

In concreto, si possono distinguere due casi:

- scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda un periodo di tirocinio presso un’azienda (es. scuola per infermieri): in quest’altro caso lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento; è chiaro che l’obbligo di tutela ricada solo sull’impresa ospitante che certificherà l’idoneità sanitaria alla mansione dal suo medico competente.

 - scuola in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (es. scuole per operatori alimentari, alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del territorio; …): in questo caso lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola, quindi l’obbligo di sorveglianza sanitaria (qualora sussista quale esito della valutazione dei rischi) è a carico sia del Dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro” e altresì dell’imprenditore che “ospita” lo studente.

 

Per non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione delle imprese disponibili ad ospitare studenti, si ritiene di suggerire un’interpretazione sostanziale e coordinata dei dettati normativi che renda più agevole l’ottemperanza a quest’obbligo. Quindi sarà utile seguire i seguenti criteri:

1.        ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;

2.        acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Il documento dovrà opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai tirocinanti” che indichi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature che verranno utilizzate, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti ed anche un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà data; in più dovranno essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante;

3.        dette informazioni dovranno essere valutate dal medico competente dell’Ente scolastico che certificherà l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante. A tal proposito è assolutamente necessario che l’idoneità sanitaria dello studente sia certificata entro l’avvio delle attività didattiche e, se necessario, successivamente integrata;

4.        difatti è imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori;

detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una convezione tra scuola e impresa ospitante.

Note sull'autore

perrotti.press per www.frareg.com

 


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