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Brevi note sulle Associazioni di Promozione Sociali



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by: mariovannini
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Data: Sun, 5 Sep 2010 Ora: 5:28 PM
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Le APS, Associazioni di Promozione Sociale, sono associazioni che operano per fini di utilità sociale e rientrano nel più ampio contesto fiscale degli Enti non commerciali (Associazioni di volontariato, Soc. sportive dilettantistiche, Onlus, Circoli ricreativi, ecc.).

Per costituire una APS occorre redigere lo Statuto inserendo, oltre le attività specifiche dell’associazione, le condizioni previste dalla legge 383/2000 e, più in generale, dalle norme relative agli Enti non commerciali (costitutive, legali, fiscali) e quelle stabilite dalla legge 460/97 se interessano i fini di utilità sociale Onlus.

La costituzione della APS può avvenire con scrittura privata o con atto pubblico.

La scrittura privata consiste nel riunire i soci in una assemblea costitutiva dove si redige e si sottoscrive l’atto costitutivo approvando lo Statuto dell’associazione. L’associazione non riconosciuta, come vengono chiamate le entità costituite con atto privato, non è una persona giuridica autonoma e sia il presidente che i soci possono compiere atti in suo nome e coinvolgere tutti gli altri soci in atti o fatti anche non condivisi. I terzi creditori devono far valere i loro diritti in via principale sui beni dell’associazione e, in caso di esito negativo, in via sussidiaria verso i soci che hanno agito in nome e per conto.

L’atto pubblico è uguale al precedente con la differenza che l’assemblea di costituzione si svolge davanti ad un notaio che redige il verbale. Questo atto pubblico conferisce la qualifica di ente giuridico autonomo alla associazione. Solo le persone designate a rappresentare l’associazione possono compiere gli atti a suo nome. Eventuali modifiche allo statuto vanno sempre fatte con atto pubblico.

Le APS, dopo aver ottenuto il codice fiscale, si registrano presso l’Agenzia delle Entrate.
Il codice fiscale può essere richiesto direttamente dalla Associazione, presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite un consulente abilitato alla procedura Entratel.
Il costo della registrazione è di € 168, cod. tributo 109T, e di due marche da bollo di € 14,62 cad. per le due copie dell’atto costitutivo da presentare.

Dopo che le APS hanno dimostrato di svolgere  l’attività da almeno un anno, si iscrivono  nell’apposito Registro istituito presso la Regione. Se svolgono la loro attività su cinque Regioni oppure su venti provincie si iscrivono nel Registro Nazionale.

A differenza delle altre forme associative di volontariato, le APS possono retribuire il lavoro degli associati,  o di terzi, peraltro senza l’espresso obbligo che queste prestazioni siano necessarie per lo svolgimento l’attività dell’associazione. Comunque l’attività dei soci in forma volontaria e gratuita deve essere prevalente ed è preferibile che le prestazioni retribuite siano inerenti l’attività propria dell’associazione.
Quindi, in presenza di un certo numero di soci iscritti all’associazione, alcuni di loro possono essere retribuiti.
Le forme previste attualmente dalla legge possono essere di lavoro dipendente, di lavoro a progetto (co.co.pro.), di lavoro occasionale e di lavoro autonomo professionale. Ognuna di queste forme ha un proprio percorso fiscale e contributivo con obblighi diversi. Le prime tre sono anche soggette a Irap.

Gli introiti dell’associazione, che opera in  qualità di Ente non commerciale, possono essere diversi.
- Quote associative annuali versate dal socio.
- Liberalità.
- Convenzioni con enti pubblici.
- Raccolta occasionale di fondi per eventi o manifestazioni.
- Servizi a pagamento prestati nei confronti degli associati o familiari degli stessi.

Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati e familiari conviventi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Per le APS e per le associazioni culturali, assistenziali e di formazione extra-scolastica della persona, non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei familiari dei soci conviventi, e dei partecipanti.
Quanto sopra a condizione che nello statuto sia previsto,
1- che non siano distribuiti utili, comunque denominati, neanche in modo indiretto, con l’obbligo di reinvestire gli utili nelle attività istituzionali.
2- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, ad associazioni con finalità analoghe.
3- la disciplina uniforme per tutti gli associati alla partecipazione della vita associativa.
4- l’obbligo di redigere e approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.
5- l’eleggibilità libera degli organi amministrativi con il principio del voto singolo.
6- la non trasmissibilità delle quote associative.

Le APS possono inoltre esercitare le attività commerciali, previste dalla legge e dallo statuto, con la determinazione del reddito nei modi ordinari. Sono in ogni caso produttivi di reddito imponibile i redditi fondiari, di capitale, di impresa e i redditi diversi.

La perdita della qualifica di Ente non commerciale si ha quando l’ente eserciti prevalentemente l’attività commerciale.
In questo caso si tiene conto di:
a- prevalenza delle immobilizzazioni destinate all’attività commerciale rispetto alle restanti attività.
b- prevalenza dei ricavi commerciali rispetto a quelli afferenti le attività istituzionali.
c- prevalenza dei redditi commerciali rispetto a quelli istituzionali, intesi come contributi, quote associative, sovvenzioni e liberalità.
d- prevalenza dei costi commerciali rispetto alle altre spese.

Per le APS non sono previste limitazioni per i proventi commerciali derivanti dalle attività connesse a differenza di quanto previsto per gli altri enti associativi. E’ bene comunque, per evitare contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, che queste non siano prevalenti.

I contribuenti che effettuano donazioni alla APS, iscritta nel registro regionale, usufruiscono di una detrazione di imposta del 19% su un importo annuo massimo di € 2065,83 (detrazione massima di € 392,51).
La deduzione dal reddito complessivo è prevista solo per le donazioni fatte alle APS iscritte nel registro nazionale e, ovviamente, alle Onlus.
I versamenti delle donazioni devono essere fatte con pagamento tracciabile (bonifico bancario, c/c postale, carta di credito, ecc.).

 

 

 

Note sull'autore

dr Mario Vannini

Consulente fiscale e finanziario

http://www.mariovannini.it


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